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STATUTO - PARTE SECONDA
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ARTICOLO 3 - SOCI: REQUISITI E CARATTERISTICHE
Possono far parte di BioediliziaItalia (in accordo a codifica contenuta nelle Definizioni di Principio Generale):
- Fabbricanti di prodotti bioedili.
- Commercializzatori di prodotti bioedili.
- Costruttori edili.
- Installatori di impianti e tecnologie bioedili.
- Applicatori di materiali bioedili.
- Riciclatori di materiali destinati al riutilizzo per il settore bioedile.
- Importatori nazionali di prodotti bioedili esteri.
- Rivenditori di prodotti bioedili.
- Tecnici, Consulenti e Liberi Professionisti.
- Editori.
- Persone giuridiche nonprofit.
- Persone fisiche (diverse dalle categorie precedentemente elencate).
Sono Soci
Senior
Persone fisiche e giuridiche che aderiscono a BioediliziaItalia apportando esperienze e sostegno economico rilevante.
Sostenitori
Persone fisiche e giuridiche che aderiscono a BioediliziaItalia apportando esperienze e sostegno economico ordinario.
Ordinari
Persone fisiche che aderiscono a BioediliziaItalia per studio, formazione, ricerca, cultura. Sono Soci Onorari:
coloro che hanno acquisito speciali benemerenze presso BioediliziaItalia
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ARTICOLO 4 - AMMISSIONE A BIOEDILIZIAITALIA
Il Consiglio Direttivo, in accordo a conforme parere del Comitato Tecnico di Settore, decide in merito alla proposta richiesta di ammissione.
La denominazione Socio Onorario, su proposta del Presidente, deve avvenire all'unanimità dei componenti il Consiglio competente in merito.
Il Socio si considera ammesso ad ogni effetto, quando, ricevuto l'assenso da BioediliziaItalia, abbia versato la prevista quota di competenza.
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ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE - QUOTE ASSOCIATIVE - DIRITTI DI TUTELA RELATIVI ALL'UTILIZZO DEI MARCHI
L'anno associativo decorre dal 1 Gennaio dell'anno in cui è accolta l'iscrizione e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.
Le quote associative annuali e gli eventuali diritti di tutela relativi all'utilizzo dei marchi di proprietà di BioediliziaItalia, dovuti dai soli Soci (Senior - Sostenitori - Ordinari) sono:
- annualmente determinati dal Consiglio Direttivo (per il primo triennio);
- annualmente approvati a maggioranza dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo (successivamente al primo triennio).
Il Consiglio Direttivo può richiedere, per particolari esigenze, contributi straordinari che dovranno essere ratificati dall'Assemblea.
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ARTICOLO 6 - DOVERI DEI SOCI
L'appartenenza a Bioedilizia Italia ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'osservanza dello Statuto, degli Strumenti Tecnici e delle delibere degli Organi di BioediliziaItalia, nonché a mantenere etica ed integra condotta civile e morale ovunque ed in qualunque occasione.
I Soci (ognuno per quanto di propria competenza, e anche rispetto all'attività imprenditoriale e/o professionale svolta) si obbligano a:
- collaborare lealmente, senza riserve al successo di tutte le iniziative intraprese dagli Organi di BioediliziaItalia;
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- astenersi da ogni iniziativa in contrasto con: scopi associativi, Strumenti Tecnici Bioedilizia Italia (DPG – Regolamento - Norme Tecniche BioediliziaItalia), azioni e direttive degli Organi BioediliziaItalia;
-  corrispondere annualmente: quota associativa, eventuali diritti di tutela relativi all'utilizzo dei marchi, contributi, stabiliti da Bioedilizia Italia;
Bioedilizia Italia può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci per il solo perseguimento degli scopi associativi, e renderle pubbliche solo previo assenso scritto degli interessati. Le somme corrisposte quali quote associative e/o contributi straordinari sono non rimborsabili.
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ARTICOLO 7 - DECADIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
- inosservanza accertata degli Strumenti Tecnici BioediliziaItalia (Statuto, Regolamento, Norme Tecniche Bioedilizia);
- dimissioni presentate per iscritto mediante lettera raccomandata a.r.,
- omissione o morosità in relazione al pagamento di: quota associativa, diritti di tutela relativi all'utilizzo dei marchi, contributi;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o contravvenzione agli obblighi indicati dagli Strumenti Tecnici BioediliziaItalia (Statuto, Regolamento, Norme Tecniche Bioedilizia).
L'esclusione o espulsione del Socio è deliberata dall'Assemblea, derivante da delibera/proposta del Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di esclusione o espulsione è non impugnabile.
I Soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere a BioediliziaItalia, e gli eredi di Soci defunti, non hanno diritto sul patrimonio di BioediliziaItalia, e non possono: richiedere quote e/o contributi versati, utilizzare per loro fini quanto prodotto da BioediliziaItalia.
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ARTICOLO 8 - ORGANI DI BIOEDILIZIAITALIA
Sono organi di BioediliziaItalia: Assemblea - Consiglio Direttivo - Comitati Tecnici - Presidente.
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ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA
L'Assemblea, è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, ed è convocata in via straordinaria allorché lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o ne sia fatta richiesta da parte di almeno 3/5 dei Soci.
La convocazione avviene:
- mediante lettera raccomandata a.r., inviata entro e non oltre 15 giorni antecedenti la data stabilita per l'Assemblea, e deve contenere data, orario, luogo della prima convocazione e ordine del giorno;
- in altra forma, purché con assenso scritto di tutti i Soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presieduta dal Presidente o suo delegato, è regolarmente costituita e valida quando:
- in prima convocazione, sono presenti metà più uno degli aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.
I Soci possono delegare altro Socio a rappresentarli in Assemblea; il Socio delegato non può essere portatore di più di una delega.
Sono compiti dell'Assemblea:
- discutere e deliberare in merito alle direttive generali;
- stabilire direttive;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare quote e contributi associativi;
- approvare relazioni riguardanti l'attività;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- modificare lo Statuto;
- deliberare lo scioglimento di Bioedilizia Italia decidendo in merito alla devoluzione del patrimonio di Bioedilizia Italia.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente.
Partecipano all'Assemblea tutte indistintamente le categorie di Soci.
Tutti i Soci hanno diritto ad un voto ciascuno.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto.
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ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di quindici componenti.
I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci aventi diritto di voto, con mandato triennale rinnovabile.
La convocazione, effettuata dal Presidente, avviene mediante:
- lettera raccomandata a.r. inviata entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data stabilita per la riunione di Consiglio Direttivo, contenente data, orario, luogo della convocazione, ordine del giorno;
- in altra forma, purché con assenso scritto di tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza la convocazione potrà comprovatamente avvenire mediante telegramma, telefax, posta elettronica.
Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, regolarmente costituito e valido in presenza di metà più uno dei componenti, presieduto dal Presidente o Vicepresidente, delibera a maggioranza degli intervenuti.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o Vicepresidente. Consiglieri assenti, senza preventiva giustificazione, a due riunioni consecutive sono ritenuti decaduti. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogazione. Il Consigliere cooptato cesserà alla data di cessazione dell'intero Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- eleggere al suo interno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere;
- determinare le linee operative per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari;
- deliberare relativamente a ogni atto di: carattere patrimoniale, finanziario, incarico a terzi come previsto all'Articolo 18);
-  redigere bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- decidere, su proposta del competente Segretario di Comitato Tecnico, relativamente a: ammissione di Soci, provvedimenti disciplinari;
- nominare Comitati Tecnici, e Soci delegati a seguire attività di carattere nazionale, internazionale, sindacale, associativo;
- determinare annualmente l'entità delle quote associative da sottoporre alla ratifica da parte dell'Assemblea;
- esprimere parere in merito a decadimento dalla qualifica di Socio;
- determinare eventuali indennità spettanti per specifici incarichi e mansioni;
- assumere e dimettere eventuale personale.
 
 
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