Il Consiglio
Direttivo nomina, con mandato triennale rinnovabile
scadente al termine del mandato del Consiglio Direttivo,
Comitati Tecnici di Settore, composti ognuno da
un numero massimo di cinque componenti, di cui almeno
due scelti tra soggetti qualificati (ricercatori
e scienziati) esterni all'Associazione.
Ogni Comitato Tecnico:
- elegge Segretario di Comitato, che presiede le
riunioni ed è responsabile dell'attività
del Comitato presso il Consiglio Direttivo;
- si riunisce, mediante comprovata convocazione
del Segretario, ogniqualvolta necessario;
- regolarmente costituito e valido in presenza di
almeno tre componenti, delibera a maggioranza degli
intervenuti.
Ogni Componente di Comitato Tecnico:
- ha diritto ad un voto (in caso di parità
prevale il voto del Segretario);
- assente, senza preventiva giustificazione,
a due riunioni consecutive è ritenuto decaduto.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un
componente, il Consiglio Direttivo provvede alla
surrogazione. Il componente cooptato cesserà
alla data di cessazione del Comitato Tecnico.
Compiti dei Comitati Tecnici:
- studio, elaborazione, produzione, aggiornamento,
vigilanza relativa all'osservanza degli Strumenti
Tecnici BioediliziaItalia;
- notifica, al Consiglio Direttivo, di inosservanza
da parte dei Soci, a gli Strumenti Tecnici BioediliziaItalia,
per i relativi provvedimenti disciplinari;
- esprimere parere tecnico, da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Direttivo, in merito alle richieste
di ammissione iniziali e annuali;
Gli Strumenti Tecnici BioediliziaItalia dovranno
essere approvati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12 -
PRESIDENTE
Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo
al suo interno, con mandato triennale rinnovabile.
In caso di dimissioni o impedimento grave, tale
giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso provvede ad eleggere il nuovo Presidente,
che rimane in carica sino alla scadenza del mandato
del Presidente dimissionario o impedito.
Il Presidente:
- ha rappresentanza legale dell'Associazione;
- presiede Assemblea e Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a riscuotere, da Enti Pubblici
e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi
titolo, rilasciandone quietanza liberatoria;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle controversie giudiziarie attive e passive,
in qualunque grado di giudizio;
- firma la corrispondenza dell'Associazione;
- può nominare persona fisica o giuridica
in qualità di assistente delegato o coordinatore,
indicandone i compiti;
- può, relativamente a questioni e competenze
specifiche, delegare altri Consiglieri o Soci.
ARTICOLO 13 -
SEGRETARIO
Svolge
mansioni affidategli dal Presidente, redige i
verbali e li sottoscrive, collabora alla stesura
dei bilanci, preventivo e consuntivo.
Custodisce i beni mobili di proprietà dell'Associazione
ed i libri sociali.
ARTICOLO
14 - TESORIERE
Il Tesoriere predispone, in
collaborazione con Presidente, Vicepresidente,
Segretario, lo schema di bilancio preventivo e
consuntivo.
Esercita il controllo amministrativo e finanziario
dell'Associazione, riferendone al Consiglio Direttivo
e all'Assemblea.
ARTICOLO 15 -
CARICHE
Le
cariche ricoperte in BioediliziaItalia sono gratuite,
hanno durata triennale e sono rinnovabili, fatto
salvo quanto previsto all'Articolo 12).
In caso di motivata attività fuori sede,
è previsto rimborso delle spese vive, gettoni
di presenza e diarie, solo per:
- Coordinatore Tecnico;
- Presidente e Componenti Consiglio Direttivo
e Comitati Tecnici (mediante apposita delibera
di Consiglio Direttivo).
ARTICOLO
16 - VERBALI
Per
ogni riunione degli Organi BioediliziaItalia deve essere
redatto verbale, conservato in appositi registri
presso la sede dell'Associazione.
Il verbale di ogni seduta, sottoscritto dal segretario
della riunione, nominato di volta in volta dal
presidente della riunione, e dal presidente stesso
della riunione, è letto ed approvato all'inizio
della seduta successiva.
Ogni verbale dovrà riportare:
- data, orario e luogo della riunione;
- elenco completo dei componenti con indicazione
di:
- presenza;
- assenza (compreso indicazione delle motivazioni);
- ordine del giorno;
- elenco degli argomenti trattati, delle determinazioni
assunte e degli argomenti rinviati.
ARTICOLO
17 - STRUMENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI, NORMATIVI
DI BIOEDILIZIAITALIA
BioediliziaItalia è
retta da strumenti amministrativi, tecnici, normativi
(Statuto - Regolamento - Norme Tecniche Bioedilizia)
modificabili esclusivamente in forma migliorativa,
ovvero a tutela del prodotto bioedile in accordo
alle Definizioni di Principio Generale contenute
nell'Articolo 2) del presente Statuto.
Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno
essere approvate dall'Assemblea con maggioranza
di almeno 4/5 dei Soci presenti.
In caso di dubbio circa l'interpretazione di norme
contenute nello Statuto, sarà ritenuta valida
l'interpretazione data dal Consiglio Direttivo.
Regolamento e Norme Tecniche Bioedilizia, così
come eventuali loro modifiche ed aggiornamenti,
sono di competenza dei Comitati Tecnici, e dovranno
essere approvati dal Consiglio Direttivo, senza
atto notarile.
ARTICOLO 18 -
STRUTTURE ESTERNE
Per il raggiungimento
delle finalità istituzionali BioediliziaItalia
potrà anche fare ricorso all'apporto di strutture
esterne (persone fisiche e/o giuridiche), affidando
a terzi incarichi specifici per effettuare studi,
ricerche, indagini e quant'altro ritenuto utile
per il raggiungimento degli scopi associativi.
ARTICOLO 19 -
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Il patrimonio BioediliziaItalia
è costituito da:
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze
di bilancio;
- erogazioni, donazioni, lasciti a qualsiasi titolo
effettuati a favore di BioediliziaItalia da parte
di enti, persone fisiche e giuridiche (compresi
finanziamenti di Amministrazioni Statali, Regionali,
Provinciali, Locali o Comunitarie);
- proventi derivati da iniziative associative o
da investimenti mobiliari o immobiliari;
- beni di proprietà dell'Associazione.
Le entrate sono costituite da:
- quote associative annuali e contributi dei
Soci;
- diritti di tutela relativi all'utilizzo dei marchi;
- eventuale utile derivante dall'organizzazione
di attività inerenti gli scopi associativi.
I soci hanno nessun diritto su patrimonio ed entrate
di BioediliziaItalia.
L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Articolo 20 -
SCIOGLIMENTO DI BioediliziaItalia - DEVOLUZIONE
Bioedilizia Italia può
essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea
con maggioranza di 2/3 presa con almeno i 3/4 dei
voti dei Soci regolarmente iscritti presenti.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento decide
anche in merito alla devoluzione del patrimonio
di Bioedilizia Italia.
ARTICOLO 21
- NORME GENERALI
Per quanto non previsto
dal presente Statuto si fa riferimento alle norme
generali del Codice Civile.