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STATUTO - PARTE TERZA
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ARTICOLO 11 - COMITATI TECNICI
Il Consiglio Direttivo nomina, con mandato triennale rinnovabile scadente al termine del mandato del Consiglio Direttivo, Comitati Tecnici di Settore, composti ognuno da un numero massimo di cinque componenti, di cui almeno due scelti tra soggetti qualificati (ricercatori e scienziati) esterni all'Associazione.
Ogni Comitato Tecnico:
- elegge Segretario di Comitato, che presiede le riunioni ed è responsabile dell'attività del Comitato presso il Consiglio Direttivo;
- si riunisce, mediante comprovata convocazione del Segretario, ogniqualvolta necessario;
- regolarmente costituito e valido in presenza di almeno tre componenti, delibera a maggioranza degli intervenuti.
Ogni Componente di Comitato Tecnico:
- ha diritto ad un voto (in caso di parità prevale il voto del Segretario);
-  assente, senza preventiva giustificazione, a due riunioni consecutive è ritenuto decaduto. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un componente, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogazione. Il componente cooptato cesserà alla data di cessazione del Comitato Tecnico.
Compiti dei Comitati Tecnici:
- studio, elaborazione, produzione, aggiornamento, vigilanza relativa all'osservanza degli Strumenti Tecnici BioediliziaItalia;
- notifica, al Consiglio Direttivo, di inosservanza da parte dei Soci, a gli Strumenti Tecnici BioediliziaItalia, per i relativi provvedimenti disciplinari;
- esprimere parere tecnico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, in merito alle richieste di ammissione iniziali e annuali;
Gli Strumenti Tecnici BioediliziaItalia dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 12 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, con mandato triennale rinnovabile.
In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere il nuovo Presidente, che rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario o impedito.
Il Presidente:
- ha rappresentanza legale dell'Associazione;
- presiede Assemblea e Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a riscuotere, da Enti Pubblici e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle controversie giudiziarie attive e passive, in qualunque grado di giudizio;
- firma la corrispondenza dell'Associazione;
- può nominare persona fisica o giuridica in qualità di assistente delegato o coordinatore, indicandone i compiti;
- può, relativamente a questioni e competenze specifiche, delegare altri Consiglieri o Soci.
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ARTICOLO 13 - SEGRETARIO
Svolge mansioni affidategli dal Presidente, redige i verbali e li sottoscrive, collabora alla stesura dei bilanci, preventivo e consuntivo.
Custodisce i beni mobili di proprietà dell'Associazione ed i libri sociali.
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ARTICOLO 14 - TESORIERE
Il Tesoriere predispone, in collaborazione con Presidente, Vicepresidente, Segretario, lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.
Esercita il controllo amministrativo e finanziario dell'Associazione, riferendone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
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ARTICOLO 15 - CARICHE
Le cariche ricoperte in Bioedilizia Italia sono gratuite, hanno durata triennale e sono rinnovabili, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 12).
In caso di motivata attività fuori sede, è previsto rimborso delle spese vive, gettoni di presenza e diarie, solo per:
- Coordinatore Tecnico;
- Presidente e Componenti Consiglio Direttivo e Comitati Tecnici (mediante apposita delibera di Consiglio Direttivo).
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ARTICOLO 16 - VERBALI
Per ogni riunione degli Organi Bioedilizia Italia deve essere redatto verbale, conservato in appositi registri presso la sede dell'Associazione.
Il verbale di ogni seduta, sottoscritto dal segretario della riunione, nominato di volta in volta dal presidente della riunione, e dal presidente stesso della riunione, è letto ed approvato all'inizio della seduta successiva.
Ogni verbale dovrà riportare:
- data, orario e luogo della riunione;
- elenco completo dei componenti con indicazione di:
 - presenza;
 - assenza (compreso indicazione delle motivazioni);
- ordine del giorno;
- elenco degli argomenti trattati, delle determinazioni assunte e degli argomenti rinviati.
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ARTICOLO 17 - STRUMENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI, NORMATIVI DI BIOEDILIZIAITALIA
BioediliziaItalia è retta da strumenti amministrativi, tecnici, normativi (Statuto - Regolamento - Norme Tecniche Bioedilizia) modificabili esclusivamente in forma migliorativa, ovvero a tutela del prodotto bioedile in accordo alle Definizioni di Principio Generale contenute nell'Articolo 2) del presente Statuto.
Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea con maggioranza di almeno 4/5 dei Soci presenti.
In caso di dubbio circa l'interpretazione di norme contenute nello Statuto, sarà ritenuta valida l'interpretazione data dal Consiglio Direttivo.
Regolamento e Norme Tecniche Bioedilizia, così come eventuali loro modifiche ed aggiornamenti, sono di competenza dei Comitati Tecnici, e dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, senza atto notarile.
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ARTICOLO 18 - STRUTTURE ESTERNE
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali BioediliziaItalia potrà anche fare ricorso all'apporto di strutture esterne (persone fisiche e/o giuridiche), affidando a terzi incarichi specifici per effettuare studi, ricerche, indagini e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi associativi.
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ARTICOLO 19 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Il patrimonio BioediliziaItalia è costituito da:
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni, lasciti a qualsiasi titolo effettuati a favore di BioediliziaItalia da parte di enti, persone fisiche e giuridiche (compresi finanziamenti di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Locali o Comunitarie);
- proventi derivati da iniziative associative o da investimenti mobiliari o immobiliari;
- beni di proprietà dell'Associazione.
Le entrate sono costituite da:
-  quote associative annuali e contributi dei Soci;
- diritti di tutela relativi all'utilizzo dei marchi;
- eventuale utile derivante dall'organizzazione di attività inerenti gli scopi associativi.
I soci hanno nessun diritto su patrimonio ed entrate di Bioedilizia Italia.
L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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Articolo 20 - SCIOGLIMENTO DI BioediliziaItalia - DEVOLUZIONE
Bioedilizia Italia può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con maggioranza di 2/3 presa con almeno i 3/4 dei voti dei Soci regolarmente iscritti presenti.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento decide anche in merito alla devoluzione del patrimonio di Bioedilizia Italia.
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ARTICOLO 21 - NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme generali del Codice Civile.
 
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